PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

      «2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sulla base di una lista di candidati idonei selezionati da una apposita commissione. Gli incarichi hanno una durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il direttore generale nomina una commissione composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno, operante in un'altra azienda sanitaria locale della regione, individuato dal Collegio di direzione e uno estratto a sorte da un elenco regionale appositamente formato. Fino alla costituzione del Collegio di direzione, all'individuazione provvede il Consiglio dei sanitari. La commissione valuta i titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, nonché le capacità gestionali, mediante un apposito colloquio. Si applica, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484».